L’impatto della Quinta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro sui trust, i conti bancari e i beni immobili

Introduzione

Poco dopo il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE della Quarta Direttiva europea sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, il Parlamento europeo ha già votato una nuova stesura il 19 aprile scorso (modifica della direttiva (UE) 2015/849).

In seguito agli attacchi terroristici di Parigi e di Bruxelles e agli scandali dei Panama Papers e dei Paradise Papers, l’Unione Europea ha deciso di aggiornare la sua legislazione al fine di aumentare la trasparenza, particolarmente in materia fiscale, e di reagire agli ultimi sviluppi tecnologici (criptovaluta, ecc.). Tutto ciò in barba al rispetto della privacy e al diritto alla tutela dei dati. Purtroppo al giorno d’oggi tutto ciò che non è trasparente viene considerato per forza criminale.

CROCE & Associés SA riassume rapidamente per voi i principali cambiamenti in arrivo:

1) Estensione del campo di applicazione personale della direttiva

D’ora in poi saranno soggetti alla direttiva non solo gli auditor, i periti contabili esterni e i consulenti fiscali, ma anche qualunque persona fornisca un aiuto materiale, un’assistenza o consulenze in materia fiscale come sua attività economica o professionale principale.

Saranno inoltre soggetti ad essa gli agenti immobiliari, anche qualora agiscano in qualità di intermediari per la locazione di beni immobili, ma solo per quanto riguarda le transazioni per le quali il canone mensile sia pari o superiore a 10.000 euro.

La direttiva si applicherà infine ai fornitori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute legali, e anche ai depositari, commercianti e intermediari attivi nel mercato dell’arte (gallerie d’arte, case d’aste, porti franchi, ecc.).

2) Registro centrale delle società e dei trust

Oltre agli enti ufficiali abituali (le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, le autorità fiscali, le autorità di sorveglianza degli organismi soggetti, le autorità penali, ecc.), i privati avranno un accesso pubblico al registro degli aventi economicamente diritto delle società operanti nell’Unione Europea.

Nel caso di trust o di organismi analoghi, il registro potrà essere consultato a condizione di dimostrare di avere un interesse legittimo. Ogni Stato membro darà la propria definizione di questa nozione nel proprio diritto interno, essendo stato specificato che il diritto applicabile sarà quello del paese nel quale il trustee vive o ha la residenza. La direttiva precisa già da adesso che intende accordare la qualità di «persona avente un legittimo interesse» ai giornalisti investigativi e alle ONG (Public Eye, ecc.).

Difatti, secondo il testo adottato:

« L’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario.

Inoltre può contribuire a combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi.

Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. L’accesso a tali informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo.»

Per quanto riguarda il registro, dovranno essere identificati i disponenti (settlor), i trustee/fiduciari, i guardiani (protector), i beneficiari (o la categoria di beneficiari) ed ogni altra persona fisica che eserciti un controllo in ultima istanza sulla struttura.

Il pubblico, ovvero le persone che hanno un legittimo interesse, dovranno avere accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla nazionalità del beneficiario effettivo, ed anche alla natura e all’ampiezza degli interessi effettivi detenuti dal beneficiario. Gli Stati membri potranno prevedere un accesso più ampio nella loro legislazione interna.

Nella direttiva si stabilisce che anche qualora il fiduciario/trustee non vivesse o non avesse residenza in uno Stato membro, l’iscrizione al registro centrale sarà obbligatoria presso lo Stato membro nel quale il fiduciario/trustee abbia stabilito relazioni di affari o abbia acquisito un bene immobile a nome del trust o dell’organismo giuridico analogo.

I dati sui beneficiari effettivi saranno accessibili per 5 anni dopo la liquidazione della struttura/società.

Infine, le informazioni verranno condivise e interconnesse tra gli Stati membri grazie alla piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132.

Al fine di diminuire i rischi di frode, di ricatto e di estorsione da parte di terzi malintenzionati, la direttiva prevede l’iscrizione obbligatoria on-line, affinché l’identità della persona richiedente informazioni custodite nei registri possa essere conosciuta, oltre al pagamento di una tassa.

L'UE adotta una nuova direttiva sul riciclaggio di denaro.

3) Registro centrale dei conti bancari e dei beni immobili

La direttiva prevede inoltre la creazione di registri centrali di ricerca dati permettenti l’identificazione in tempo utile di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento e conti bancari identificati con un numero IBAN ed anche casseforti collocate in un istituto di credito stabilito sul relativo territorio.

Ci sarà anche un registro centrale che permetterà l’identificazione di qualunque persona fisica o giuridica proprietaria di beni immobili sul territorio dell’Unione.

4) Altre modifiche legislative

Tra le altre modifiche legislative possiamo citare:

–        La soglia stabilita per identificare i detentori di carte prepagate anonime è stata abbassata da 250€ a 150€.

–        Le nuove regole imporranno alle piattaforme di cambio di valute virtuali (come il bitcoin) e ai fornitori di portafogli di stoccaggio di verificare l’identità dei loro clienti.

–        Criteri più severi per valutare se i paesi non UE presentano un rischio maggiore di riciclaggio di denaro e un esame più approfondito delle transazioni che implicano persone provenienti da paesi a rischio (compresa la possibilità di sanzioni).

–        La protezione degli «informatori» che denunciano un riciclaggio di denaro (compreso il diritto all’anonimato).

5) Prossime tappe

Il testo verrà sottoposto prossimamente all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea. La direttiva rivista entrerà poi in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU). Infine, gli Stati membri disporranno di 18 mesi per introdurre la nuova legislazione nel loro diritto interno rispettivo. In termini pratici, questo significa che la scadenza del recepimento cadrà probabimente alla fine del 2019 e che, pertanto, il registro delle società dovrà essere operativo in tale data, quello dei trust all’inizio del 2020 (entro 20 mesi dall’entrata in vigore della nuova direttiva), quello dei conti bancari e delle casseforti a metà 2020 (entro 26 mesi) e l’interconnessione dei diversi registri (trust e società) tra gli Stati membri dovrà essere attiva all’inizio del 2021 (entro 32 mesi).

L’unica questione che resta in sospeso è relativa alla posizione del Regno Unito in questo ambito: difatti la Brexit dovrebbe aver luogo nel marzo 2019, ma l’Unione Europea esige, in cambio del mantenimento del mercato unico, che il diritto europeo resti in vigore in questo paese durante il periodo di transizione, che terminerà probabilmente intorno alla metà del 2021.

Conclusione

La creazione di registri pubblici con le informazioni finanziarie su individui o accessibili a terzi che dimostrino un ipotetico legittimo interesse è una grave limitazione dei diritti fondamentali dell’essere umano e in particolare del suo diritto al rispetto della privacy. Inoltre, in un mondo dominato dal sensazionalismo in cui non si esita a divulgare fake news per distinguersi o per raggiungere i propri scopi, è chiaro che sarà impossibile verificare se le informazioni così raccolte verranno usate in modo regolare, soprattutto da parte dei giornalisti e delle ONG.

In nome della lotta contro il terrorismo, tutta la vita personale della gente verrà esposta pubblicamente. Ma nessuno sembra preoccuparsi di questa deriva, probabilmente perché l’Unione Europea si guarda bene dal diffondere informazioni in merito ma anche perché pochi si sentono realmente coinvolti. Tuttavia non sarà più così quando le autorità o i singoli individui (datori di lavoro, ecc.) verranno a conoscenza del fatto che il signor X consulta uno psichiatra (attraverso il pagamento delle fatture), fa regali alle sue amanti (attraverso bonifici) o che la sua richiesta di prestito è stata rifiutata perché i suoi altri conti sono scoperti.

Queste misure impediscono davvero ai terroristi di colpire i loro bersagli? Quando si nota, ad esempio, il modo in cui la Francia gestisce le sue liste di persone sospette, è legittimo dubitare dell’efficacia di queste nuove norme. Il fisco, dal canto suo, si frega le mani…

Fortunatamente la Svizzera, che non è membro dell’Unione Europea, non è interessata da questa misura eccessiva ed applica sempre un bilanciamento tra il rispetto della sfera privata e l’interesse pubblico dello Stato a sorvegliare ognuno di noi.

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