In una presa di posizione del 13 settembre 2017, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha fatto sapere che non accetterà più le autodenunce inviate a partire dal 30 settembre 2018 relative ad elementi fiscali oggetto di scambio automatico di informazioni.
L’AFC ritiene che i dati fiscali ottenuti attraverso lo scambio automatico di informazioni verranno portati a conoscenza delle autorità al più tardi in tale data e che, di conseguenza, se il contribuente fa la denuncia successivamente a tale data è perché sa che le autorità sono già al corrente della sua situazione fiscale irregolare.
Se lo scambio di informazioni prende inizio dopo il 2017, questa regola si applicherà per analogia a partire dal 30 settembre dell’anno durante il quale lo scambio di dati avrà luogo per la prima volta.
Questa decisione non riguarda gli altri casi; il termine ultimo per effettuare un’autodenuncia è quindi indeterminato (per esempio, nel caso di autodenuncia di un contribuente residente in Svizzera e titolare di un conto bancario nel paese. Difatti lo scambio automatico di informazioni fiscali non si effettua a livello interno).
Ricordiamo che la procedura di autodenuncia permette al contribuente che abbia omesso di dichiarare alcuni elementi relativi ai propri redditi o ai propri beni di correggere la propria situazione fiscale senza multe né procedimento penale (ma verranno applicati interessi di ritardo). Questa procedura si applica inoltre agli eredi e riguarda sia le imposte cantonali e comunali che l’imposta federale diretta.
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
- La dichiarazione deve essere spontanea ed effettuata per la prima volta;
- Nessuna autorità fiscale era a conoscenza della sottrazione;
- Il contribuente offre al fisco piena collaborazione per la determinazione dell’importo del ricupero d’imposta;
- Il contribuente si adopera seriamente per pagare l’imposta dovuta.
Il riepilogo degli elementi sottratti è stabilito sugli ultimi 10 anni (per esempio se la dichiarazione interviene nel 2017, il ricupero d’imposta riguarderà i periodi fiscali dal 2007 al 2016).
Quando si tratta di eredi (che possono agire indipendentemente gli uni dagli altri), il ricupero d’imposta è calcolato solo sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso, il che rende la procedura molto vantaggiosa.
Questo ricupero semplificato è escluso in caso di liquidazione d’ufficio della successione o di liquidazione della successione in via fallimentare.
Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta a condizione che siano soddisfatte le suddette condizioni.
Qualora l’AFC scoprisse una sottrazione di imposta non segnalata con autodenuncia, il contribuente rischia:
- un supplemento di imposta sui 10 ultimi anni maggiorato da interessi di mora,
- una multa che può variare da 1/3 a 3 volte l’importo sottratto,
- un procedimento penale.
*****
CROCE & Associés SA assiste i privati nelle procedure di regolarizzazione fiscale. La pratica fa l’oggetto di studio preliminare in collaborazione con i diversi interlocutori (banche, fiduciarie, notai, ecc…). Un preventivo dei costi legati alla dichiarazione spontanea è presentata al cliente in modo che questi possa prendere la sua decisione.